Consulenza tecnica di parte in ambito autoptico ai sensi art.4 Legge 24/2017
Il comma 4-bis Art. 4 Legge 24/2017 modifica l’art. 37 del DPR 285/90 che viene così modificato: “«Art. 37 (Riscontro diagnostico).»”
- Fatti salvi i poteri dell’autorita’ giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonche’ i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
- Il coordinatore sanitario puo’ disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte. I familiari o gli altri aventi titolo del deceduto possono concordare con il direttore sanitario o sociosanitario l’esecuzione del riscontro diagnostico, sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro luogo, e possono disporre la presenza di un medico di loro fiducia.
- Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall’anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l’accertamento della causa di morte.
- Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con migliore cura.
- Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell’ente che lo ha richiesto.».
Il consiglio generale ai colleghi medici e ai cittadini è: “ Meglio una autopsia in più che un processo senza autopsia”.
Questo è vero sia che si sia indagati, sia che si sia persone offese.
Nel primo caso spesso serve ad evitare un procedimento penale chiarendo o confermando la causa di morte, ma soprattutto escludendo ipotesi di errori di condotta sanitaria al di fuori dell’ambito giudiziale.
Nel secondo caso oltre alle medesime motivazione e quindi fugando gli eventuali dubbi in capo ai congiunti del deceduto, serve a limitare le spese o ad affrontarle sapendo di avere dei dati solidi cui contare.
In questo senso l’art. 4 della legge 24/17 consente ai prossimi congiunti di “richiedere” con la forma del concordato una autopsia.
In pratica la “richiesta” dei prossimi congiunti non vale a disattivare il disposto del comma 5 dell’art. 37 DPR 285/90 in quanto la disposizione della autopsia a fronte della manifestazione della volontà dei congiunti resta una facoltà e non un obbligo della Autorità Sanitaria che, nel caso concordi con la necessità della medesima, deve far fronte alle spese.
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